Ricorso diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato in giudizio e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 19 marzo 1990, n. 296, adottata dal Consiglio della regione Emilia-Romagna dopo il rinvio, da parte del Governo, della l.r. 1 febbraio 1990, n. 274 (art. 127, ultimo comma, della Costituzione e art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87). PRECEDENTI Con delibera adottata nella seduta dell'8 giugno 1989, il consiglio della regione Emilia-Romagna approvava una legge (regionale) recante "Revisione della dotazione organica delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti nome di inquadramento". Con tale provvedimento la regione Emilia-Romagna intendeva, dopo la definizione della pianta organica disposta dalla l.r. n. 44/1984 provvedere ad un assestamento della pianrta stessa attraverso la rideterminazione del contingente previsto per la qualifica funzionale quarta, a seguito della previsione di alcuni specifici profili professionali, nonche' per la quinta qualifica funzionale che da 352 passava a 760 unita'. Cio' peraltro non comportava un aumento della complessiva dotazione organica regionale, poiche' contestualmente veniva ridotta la dotazione organica delle qualifiche inferiori. L'art. 1 della proposta di legge disponeva, appunto, quanto ora indicato. L'art. 2, con riferimento alla quarta qualifica funzionale, prevedeva le nuove mansioni e lo strumento del corso-concorso interno per l'attribuzione della detta qualifica; L'art. 3 prevedeva le modalita' per la copertura dei posti della quinta qualifica funzionale: parte di essi attraverso l'inquadramento sulla base dello effettivo svolgimento delle mansioni proprie di qualla qualifica; i restanti posti a seguito di corso-concorso interno, per la qualificazione di personale, gia' in servizio; Gli art. 4, 5 e 6, infine, prevedevano rispettivamente, norme di organizzazione, una norma transitoria volta a garantire gli adempimenti concorsuali e una disposizione finanziaria; Lo spirito del provvedimento in esame si sostanziava, come era evidenziato dalla relazione accompagnatoria, nella volonta' dell'amministrazione regionale di utilizzare - per la copertura dei posti di quarta qualifica, attribuiti alle nuove mansioni, o richiesti, per la quinta, dalle esigenze professionali delle nuove metodologie di lavoro comportanti l'utilizzo di strumenti informatici - personale in servizio, senza ricorrere ad assunzioni dallo esterno e senza pertanto, aumentare il carico e la spesa del personale regionale. Cio' consentiva di superare i dubbi di incostituzionalita' per violazione dei generali principi regolanti l'accesso al pubblico impiego per pubblico concorso. Tuttavia, il provvedimento non andava esente da rilievi di incostituzionalita' per la disposizione di cui all'art. 3, primo comma, che, nel prevedere l'inquadramento nella quinta qualifica funzionale esclusivamente sulla base dell'accertato esercizio delle mansioni proprie di detta qualifica, si pone in contrasto con la normativa contrattuale, recepita dalla regione, nonche' con i generali principi regolanti la materia nell'ambito del pubblico impiego, che non prevedono riconoscimento ai fini giuridici dell'esercizio delle mansioni superiori. Tale reinquadramento, d'altra parte, non potrebbe essere legittimato, come riconosciuto da ricorrenti sentenze della Corte costituzionale e, da ultimo, con decisione n. 56/1989, neppure dalla necessita' di adottare un provvedimento c.d. "correttivo", al fine di riequilibrare posizioni giuridiche nei confronti di taluni dipendenti sperequati per effetto di leggi successive, non ricorrendo tale fattispecie nel caso in esame. Venivano, inoltre, ugualmente censurate per violazione dei principi costituzionali di imparzialita' e buon andamento della p.a., ulteriori disposizioni contenute nello stesso art. 3 che: al primo comma, ponendo anche i criteri per l'individuzione del personale interessato, prevedeva, genericamente il requisito dell'appartenenza alla qualifica "inferiore" e non alla qualifica "immediatamente inferiore" ed un limitato periodo di esercizio delle funzioni superiori, senza, peraltro, richiedere un provvedimento formale da cui risulti l'effettivo esercizio delle stesse, ne' alcuna anzianita' nella qualifica inferiore; secondo comma, prevedendo tale inquadramento con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dalla data di inizio dello svolgimento delle mansioni superiori, e non dal provvedimento di inquadramento, si concretavano in un ingiustificato beneficio per il personale destinatario. Per tali considerazioni il provvedimento era rinviato a nuovo esame del consiglio regionale (con telegramma 11 luglio 1989). Con delibera di giunta 12 dicembre 1989, n. 6621, si determinava di proporre al consiglio la riapprovazione della legge con alcune modifiche all'art. 3, senza pero' che ne risultasse un totale adeguamento ai rilievi del Governo. Il consiglio deliberava in conformita' (1 febbraio 1990, legge n. 274), ma non a maggioranza assoluta dei suoi componenti, onde la delibera veniva configurata come "nuova" e nuovamente rinviata all'esame del consiglio regionale (v. telegramma 22 febbraio 1990, n. 200/902/er 30.01/21 ter) per questi motivi. Premesso che la delibera 1 febbraio 1990 conteneva nuove disposizioni rispetto alla deliberazione 8 giugno 1989, riqualificando la delibera stessa come nuova, tanto e' vero che e' stata approvata con maggioranza semplice, il Governo rilevava che l'art. 3, primo e quarto comma, prevendendo un inquadramento del personale regionale di qualifica inferiore alla quinta attraverso l'espletamento di un concorso interno in base, allo svolgimento, delle mansioni proprie di detta qualifica superiore, in difformita' dalla normativa contrattuale, nonche' dai principi generali regolanti la materia del pubblico impiego, che non consentono siffatti meccanismi, si pone in contrasto con l'art. 97 primo e terzo comma, della Costituzione. Il Governo inoltre rilevava che ugualmente contrasta con principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione l'ulteriore disposizione dello stesso art. 3 per la parte in cui al primo comma, ponendo anche criteri per individuazione personale interessato, prevede genericamente il requisito dell'appartenza alla qualifica "inferiore", non alla qualifica "immediatamente inferiore". Ma il consiglio della regionale Emilia-Romagna riapprovava egualmente la legge (questa volta a maggioranza assoluta dei suoi componenti (v. legge n. 296/1990 approvata il 19 marzo 1990), ponendo il Governo in condizione di promuovere la questione di legittimita' costituzionale a norma dell'art. 127, quarto comma, della Carta fondamentale per le seguenti ragioni di D I R I T T O 1. - Come si e' detto, la regione Emilia-Romagna ha riapprovato a maggioranza assoluta nell'indentico testo il provvedimento in epigrafe, gia' rinviato a nuovo esame nel febbraio scorso, a seguito di riapprovazione com modifiche innovative di un precedente testo rinviato dal Governo nel luglio 1989. Il ddl intende provvedere - dopo la definizione della pianta organica disposta dalla l.r. n. 44/1984 - ad un assestamento della pianta stessa attraverso la rideterminazione del contigente previsto per la qualifica funzionale quarta, a seguito della previsione di alcuni specifici profili professionali, nonche' per quinta qualifica funzionale, prevedendo procedure concorsuali interne per il passaggio alle succitate qualifiche di personale gia' in servizio inquadrato in qualifiche inferiori. In sede di rinvio governativo si e' ritenuto tuttavia che la normativa non potesse andare esente da rilievi di incostituzionalita' per la disposizione di cui all'art. 3, primo e quarto comma, che nel prevedere l'inquadramento nella quinta qualifica funzionale attraverso l'espletamento di un concorso interno sulla base dello accertato esercizio delle mansioni proprie di detta qualifica superiore, in difformita' dalla normativa contrattuale, recepita dalla regione, nonche' dai generali principi regolanti la materia nell'ambito del pubblico impiego che non consentono siffatti meccanismi, si pone in contrasto con l'art. 97 Costituzionale primo e terzo comma. Tale "reinquadramento", d'altra parte, non potrebbe essere legittimato dalla necessita' di adottare un provvedimento cosidetto "correttivo", al fine di riequilibrare posizioni giuridiche nei confronti di taluni dipendenti sperequati da normative regionali, non ricorrendo tale fattispecie nel caso in esame. 2. - Ugualmente censurabile per contrasto con i generali principi di impazialita' e buona amministrazione e' l'ulteriore disposizione dello stesso art. 3 per la parte in cui al primo comma, ponendo anche i criteri per l'individuazione del personale interessato, prevede genericamente il requisito dell'appartenenza alla "qualifica inferiore" e non alla qualifica "immediatamente inferiore", in difformita' da quanto analogamente previsto dalla vigente disciplina contrattuale - recepita dalla regione con l.r. n. 30/1987, art. 5 che nel fissare la riserva di posti in pubblici concorsi per il personale gia' in servizio, richiede il possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre e non semplicemente inferiore, come genericamente previsto dall'articolo in esame. Analogo avviso e' stato manifestato, confermando le censure precedentemente svolte, dai Ministeri del tesoro, della funzione pubblica e dell'interno.